Fondazione La Fonte

STATUTO DI FONDAZIONE “LA FONTE”

STATUTO DI FONDAZIONE “LA FONTE”

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede
È costituito, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “FONDAZIONE LA FONTE”, che assume la forma giuridica di fondazione. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l’Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione ha sede in Molfetta (BA) ed indirizzo alla Via Carlo Pisacane n.53. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, nei modi di legge, purchè nell’ambito territoriale nazionale.

ARTICOLO 2 – Scopo e attività
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: – Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017; – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; – alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art.5 D. Lgs. n.117/2017; – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. La Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – la promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi, seminari, convegni e programmi di formazione; – la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; – la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità; – la promozione di forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità nazionale.

ARTICOLO 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell’atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Il Patrimonio è composto dal fondo di dotazione, costituito: – dalla somma di denaro conferito dai Fondatori, la cui entità è fissata nell’atto costitutivo; – dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio; – dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione; – dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che siano espressamente destinate ad incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l’equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ARTICOLO 4 – Esercizio finanziario
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 Codice del Terzo Settore. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. La fondazione non ha scopo di lucro ed è, quindi, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Libri sociali
La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali: – il libro degli associati o aderenti (tenuto a cura dell’organo di amministrazione); – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura dell’organo di amministrazione); – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (tenuto a cura dell’organo a cui si riferiscono). Inoltre, se la fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità di interesse generale, si avvalesse di volontari, dovrà tenere anche il registro dei volontari.

ARTICOLO 6 – Membri della fondazione
I membri della Fondazione sono i Fondatori. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, i membri dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. L’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro ha la facoltà di farsi assistere da un professionista di fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri, potrà essere escluso. In ogni caso, il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 7 – Fondatori
I Fondatori sono: – l’Istituto delle terziarie francescane alcantarine; – la Casa religiosa denominata Stella del mare.

ARTICOLO 13 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente. I componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario di tale periodo e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio. Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano meno, per qualsiasi causa, nel corso del mandato, alla loro sostituzione provvede il Consiglio di Indirizzo che ha il diritto di nominarli. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: – si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile; – siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; – ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale; – siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale; – ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Puglia, Consigliere Provinciale della Provincia di Bari ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali. I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico, regolarmente documentate ed approvate dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 14 – Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: – il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; – l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione; – il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ARTICOLO 15 – Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta: – predisporre gli obiettivi e il programma di attività, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo; – individuare le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dalla fondazione, da presentare all’approvazione del Consiglio di Indirizzo; – redigere il bilancio d’esercizio; – redigere il bilancio sociale; – stabilire le direttive sulle erogazioni della Fondazione; – stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; – deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; – deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; – predisporre eventuali regolamenti interni, da presentare all’approvazione del Consiglio di Indirizzo; – conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, determinandone l’eventuale compenso.

ARTICOLO 16 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o entro dieci giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È onere della parte istante indicare le argomentazioni su cui verterà l’adunanza. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui è presente il soggetto che presiede la riunione. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del soggetto che ha presieduto la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di tali soggetti, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano d’età.

ARTICOLO 17 – L’Organo di controllo
Viene nominato un organo di controllo monocratico o collegiale, a scelta del Consiglio di Indirizzo. L’Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, fino ad approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, come disposto dalla normativa vigente in materia. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18 – Revisore Legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti. Al verificarsi delle condizioni di legge, il Consiglio di Indirizzo si riserva di nominare il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale. In ogni caso, il Consiglio di Indirizzo può eleggere il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. La carica è gratuita, nei limiti di legge, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito a specifici rimborsi per spese approvate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 – Estinzione
In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.